Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’articolo 47, comma 3, D.lgs.81/2008, esercita le competenze dell’RLS nei termini e con le modalità previste dalla norma e con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato l’RLS.
Cosa può fare?
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico.
Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
Che competenze ha?
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
Riassumendo:
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Infine:
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche.
Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Come diventare RLST di Enbic Sicurezza?
È possibile iscriversi al Repertorio Nazionale degli RLST di Enbic Sicurezza a condizione che si operi nell’ambito del “sistema di pariteticità Enbic Sicurezza”, che si sia in possesso di adeguato curriculum ed interessati a seguire un percorso formativo in relazione alle competenze possedute.
L’interessato deve inviare all’account rlst.entiparitetici@gmail.com una mail avente oggetto “richiesta iscrizione al Repertorio RLST Enbic Sicurezza” allegando copia della carta d’identità, il CV aggiornato, eventuale attestato di superamento del corso RLST, altri attestati di superamento riferiti agli aggiornamenti annuali necessari (ove in possesso), oppure la semplice richiesta di iscrizione al corso di formazione.
Nel corpo della mail occorre dare breve descrizione degli intenti che motivano la richiesta e la disponibilità alla copertura territoriale da parte del soggetto richiedente, autorizzazione all’utilizzo dei dati personali, eventuale esperienza pregressa nello svolgimento di tale incarico per altri organismi bilaterali.
Enbic Sicurezza, laddove interessato, provvederà a ricontattare il soggetto al fine di delineare la procedura di ingresso nel repertorio e le opportunità collaterali.
In caso di positivo accertamento, l’interessato dovrà comunque dotarsi dell’attestato di qualità delle competenze professionali e deontologiche rilasciato da Aifes
In caso di accettazione della richiesta Enbic Sicurezza provvederà a ricontattare il soggetto e a coordinare i rapporti con gli OPT territoriali.
Il corso di formazione
La contrattualistica di riferimento consente ad Enbic Sicurezza di formare i propri RLST anche in Fad, così come or visto dall’ASR del 7 luglio 2016
In generale la normativa specifica che, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare (ex art.48 comma 7 D.lgs.81/08) in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza che gli assicura adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
La durata del percorso formativo deve essere di almeno 64 ore iniziali.
Tale percorso formativo deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di designazione con un aggiornamento annuale di 8 ore.
Il percorso formativo (corso) deve essere tenuto da docenti esperti con comprovate capacità tecniche, professionali e comunicative e con specializzazione universitaria postlaurea in ambito di sicurezza sul lavoro.
La finalità del corso è di fornire nozioni giuridiche, tecniche e definizioni in merito alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai limiti, obblighi e sanzioni in caso di violazioni.
Il corso deve riportare la trattazione dei contenuti minimi indicati all’art.37 comma 11 D.lgs.81/08, i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.
Il corso deve approfondire l’analisi del ciclo produttivo e la conoscenza e competenza sulle specifiche procedure di lavoro (combinate tra mansioni, attrezzature, organizzazione del lavoro e ambiente di lavoro) delle diverse realtà lavorative in cui il RLST esercita la propria rappresentanza.
La metodologia del corso, che può essere erogato oltre che in aula anche in modalità “blended Learning” (integrazione a seguito di specifica richiesta al Ministero LPS DIV.III), si focalizza sulle reali esigenze delle aziende e devono essere previste esercitazioni pratiche e test intermedi di verifica per monitorare l’effettiva acquisizione dei contenuti da parte dei discenti.
Al termine del corso deve essere somministrato un test di apprendimento e, a chi superi tale prova finale, deve essere rilasciato un attestato di partecipazione di merito.
Il corso deve è suddiviso in 4 (quattro) moduli così come di seguito elencati:
Modulo I La legislazione sulla sicurezza – D.lgs. 81/08;
Modulo II Processi di analisi – Metodologia valutazioni e identificazione dei rischi;
Modulo III I soggetti – ruoli e compiti nell’ambito della sicurezza;
Modulo IV La comunicazione e interventi sul campo.
Per la formazione dei propri RLST, Enbic Sicurezza si avvale della professionalità di Aifes (Associazione Formatori ed Esperti in Sicurezza) www.aifesformazione.it